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Crowdfunding in Italia: i quattro modelli, le regole e chi sono gli operatori

Data di pubblicazione: 06/08/2026Tempo di lettura: 16 minuti

Il crowdfunding è il canale attraverso cui un progetto imprenditoriale o personale viene finanziato non da un singolo soggetto, ma da una moltitudine di persone che aderiscono online attraverso una piattaforma dedicata. La definizione è semplice, ma racchiude strumenti profondamente diversi: donare a una causa sociale, prenotare un prodotto non ancora realizzato, prestare denaro a un'impresa e sottoscrivere quote del suo capitale sono operazioni che nulla hanno in comune quanto a rischio, rendimento e disciplina applicabile.

Distinguerle è il primo passo per orientarsi. Questa guida ricostruisce i quattro modelli, spiega come funziona una campagna dal lato di chi investe e da quello di chi raccoglie, illustra il quadro normativo europeo entrato pienamente a regime e restituisce la fotografia aggiornata del mercato italiano e degli operatori che lo compongono.

Che cos'è il crowdfunding

Il crowdfunding è un canale di finanziamento in cui un progetto viene sostenuto da una moltitudine di persone attraverso una piattaforma online, anziché da un singolo istituto di credito o da un fondo. Banca d'Italia lo definisce come lo strumento con cui «progetti personali o professionali di singoli individui e piccole imprese sono finanziati direttamente da una moltitudine di investitori, anche piccoli risparmiatori».

Il tratto distintivo non è la tecnologia, ma la disintermediazione: il finanziamento non passa attraverso un intermediario tradizionale, bensì si costruisce per aggregazione di contributi individuali, spesso di importo contenuto. La piattaforma seleziona i progetti, li presenta e gestisce i flussi finanziari.

Accanto al termine generale, le autorità e la letteratura utilizzano una nozione più ristretta: crowdinvesting. Indica le sole forme che generano un ritorno finanziario atteso, ossia l'equity crowdfunding e il lending crowdfunding, escludendo donazioni e ricompense. È la definizione adottata dall'Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano ed è quella rilevante per chi guarda al crowdfunding come strumento di investimento o di raccolta di capitale d'impresa.

Sul piano giuridico, dal 2023 l'ordinamento italiano parla di fornitori di servizi di crowdfunding per le imprese, categoria introdotta dal recepimento del Regolamento europeo (D.lgs. 30/2023). La denominazione non è un dettaglio formale: circoscrive la disciplina al finanziamento delle attività economiche, lasciando fuori il prestito tra privati per finalità di consumo.

I quattro modelli di crowdfunding: donation, reward, equity, lending

Esistono quattro modelli di crowdfunding, distinti da ciò che l'aderente riceve in cambio del proprio contributo: nel donation non riceve nulla, nel reward un bene o un servizio, nel lending il capitale prestato con gli interessi, nell'equity quote o azioni dell'impresa. I primi due sono forme di raccolta fondi, gli altri due sono investimenti a tutti gli effetti, con rischi e discipline profondamente diverse.

Nel donation crowdfunding il contributo è una liberalità, tipicamente destinata a progetti culturali, sociali o umanitari. È la forma più diffusa nella percezione comune ed è quella delle grandi piattaforme di raccolta fondi.

Nel reward crowdfunding l'aderente riceve una ricompensa in beni o servizi, «il cui valore non è necessariamente correlato all'importo versato» (Banca d'Italia). Nella pratica coincide spesso con la prevendita di un prodotto in fase di sviluppo: chi aderisce anticipa il pagamento e riceve il bene quando, e se, verrà realizzato.

Nel lending crowdfunding, chiamato anche prestito peer-to-peer o social lending, l'aderente presta denaro. Il rapporto è un mutuo (art. 1813 del codice civile): il capitale viene rimborsato a scadenza, maggiorato di interessi.

Nell'equity crowdfunding l'aderente sottoscrive quote o azioni e «diventa socio a tutti gli effetti, accettando il rischio di perdere l'intera somma investita in caso di fallimento del progetto» (Banca d'Italia). Non esiste rimborso né scadenza: il ritorno dipende interamente dall'andamento dell'impresa.

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Modello Donation

Cosa riceve chi aderisce: nulla

Rapporto giuridico: liberalità

Rischio: perdita del contributo

Orizzonte: immediato

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Modello Reward

Cosa riceve chi aderisce: un bene o un servizio

Rapporto giuridico: prevendita o scambio

Rischio: mancata consegna

Orizzonte: mesi

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Modello Lending

Cosa riceve chi aderisce: capitale e interessi

Rapporto giuridico: mutuo

Rischio: insolvenza del debitore

Orizzonte: definito, con scadenza

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Modello Equity

Cosa riceve chi aderisce: quote o azioni

Rapporto giuridico: partecipazione al capitale

Rischio: perdita totale del capitale

Orizzonte: indefinito

Una precisazione utile. Il crowdfunding immobiliare non è un quinto modello: è una specializzazione per settore che può assumere sia la forma equity, con la sottoscrizione di quote di una società che sviluppa un immobile, sia la forma lending, con il prestito a un operatore immobiliare. La stessa logica vale per il crowdlending rivolto alle imprese.

Come funziona una campagna di crowdfunding

Una campagna di crowdfunding è un'offerta a tempo, pubblicata su una piattaforma autorizzata, con un obiettivo di raccolta dichiarato. Il meccanismo prevalente in Italia è quello del «tutto o niente»: se al termine del periodo l'obiettivo minimo non viene raggiunto, le somme sono restituite agli aderenti e l'operazione non si perfeziona.

È una scelta coerente con la natura dell'operazione, che nell'equity si traduce in un aumento di capitale, e costituisce una tutela per chi investe: nessuno resta socio di minoranza di un progetto sottofinanziato.

Per chi investe

L'accesso è gratuito. Il ticket minimo è fissato dalla piattaforma e varia sensibilmente: nelle campagne rivolte a startup si colloca abitualmente tra 250 e 500 euro, mentre nei progetti immobiliari sale spesso a qualche migliaio.

Chi investe per la prima volta incontra un percorso di verifica introdotto dalla normativa europea, descritto nella sezione dedicata alle regole: un test di conoscenza, una simulazione della capacità di sostenere perdite e un periodo di riflessione entro cui è possibile revocare l'adesione.

Il documento centrale è la scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, redatta dal titolare del progetto secondo un formato standardizzato e di lunghezza non superiore a sei pagine. Contiene la descrizione dell'attività, i rischi, i termini dell'offerta e l'avvertenza, obbligatoria, che l'investimento non è coperto né dal sistema di garanzia dei depositi né dai sistemi di indennizzo degli investitori.

Per chi raccoglie

La preparazione richiede più tempo della campagna stessa. La fase istruttoria, che comprende business plan, valutazione, materiali e verifica della piattaforma, occupa nella prassi diverse settimane, mentre la campagna attiva dura tipicamente da uno a due mesi.

Sul piano societario, lo statuto deve consentire l'offerta di quote o azioni tramite portali. Se non lo prevede, occorre una modifica assembleare. Le società a responsabilità limitata possono inoltre creare, ai sensi dell'articolo 26 del D.L. 179/2012 e in deroga all'articolo 2479 del codice civile, categorie di quote prive del diritto di voto o con voto non proporzionale. A differenza delle società per azioni, per le quali l'articolo 2351 del codice civile limita alla metà del capitale le azioni senza voto, per le S.r.l.-PMI la dottrina notarile prevalente ritiene che tale limite quantitativo non operi e che la quota di capitale priva di voto sia liberamente determinabile dallo statuto.

I costi sono legati all'esito. Le piattaforme applicano una commissione di successo calcolata in percentuale sul capitale raccolto, dovuta soltanto se la campagna si chiude positivamente, cui possono aggiungersi costi per la rubricazione delle quote o per servizi di consulenza. Le percentuali variano da operatore a operatore e non sono oggetto di disciplina: si tratta di prassi di mercato, da verificare caso per caso.

Equity crowdfunding: il capitale di rischio

L'equity crowdfunding è il modello in cui l'investitore sottoscrive quote o azioni e diventa socio dell'impresa. Non esiste rimborso né scadenza: il ritorno si realizza solo attraverso dividendi, la cessione della partecipazione o un'operazione di exit, e il rischio è la perdita totale del capitale investito. È il modello più rilevante per l'ecosistema dell'innovazione, perché è l'unico che trasforma il finanziatore in socio.

L'operazione si struttura come un aumento di capitale riservato: la società offre una quota del proprio capitale a fronte di un importo determinato. Il rapporto tra i due definisce la valutazione pre-money, ossia il valore attribuito all'impresa prima dell'ingresso dei nuovi soci. La valutazione è parte delle informazioni di prezzo che l'offerta deve rendere note, ed è l'elemento su cui si concentra la maggiore attenzione critica: una valutazione fissata su basi non difendibili è tra le cause più frequenti di insuccesso di una campagna, e incide direttamente sul ritorno potenziale di chi investe.

Il socio che entra attraverso una campagna ha, di norma, diritti amministrativi limitati. Le quote destinate al mercato appartengono in genere a categorie prive di voto, soluzione che preserva la governance dei fondatori ma riduce la capacità di incidere sulle decisioni. Restano intatti i diritti patrimoniali.

Va segnalato che non esiste un vero mercato secondario liquido su cui rivendere le quote. Il Regolamento europeo consente alle piattaforme di gestire una bacheca elettronica, attraverso cui i clienti possono manifestare interesse a cedere o acquistare strumenti, ma non si tratta di un mercato regolamentato né di un sistema di negoziazione. Il Regolamento è esplicito: la bacheca non può funzionare da sistema interno di abbinamento degli ordini. Acquirente e venditore devono negoziare e concludere al di fuori della piattaforma. L'illiquidità dell'investimento, di conseguenza, resta un tratto strutturale.

 

Le regole: Regolamento ECSP, Consob e Banca d'Italia

Dal 10 novembre 2023 il crowdfunding per le imprese è disciplinato in tutta l'Unione europea dal Regolamento (UE) 2020/1503, noto come Regolamento ECSP. Possono operare soltanto i fornitori autorizzati ai sensi della nuova disciplina, iscritti nel registro tenuto dall'ESMA. In Italia la vigilanza è ripartita tra Consob, che presidia la trasparenza e la tutela degli investitori, e Banca d'Italia, competente sui profili di stabilità.

Quella data segna la fine del periodo transitorio. Il precedente regime nazionale, che nel 2013 aveva reso l'Italia il primo Paese in Europa, e tra i primi al mondo, a dotarsi di regole organiche sull'equity crowdfunding, non è più applicabile.

Il Regolamento introduce alcuni capisaldi:

  1. L'autorizzazione unica europea. Un fornitore autorizzato in uno Stato membro può operare in tutti gli altri, senza necessità di nuove autorizzazioni.
  2. La soglia dei 5 milioni di euro. Il Regolamento si applica alle offerte fino a 5 milioni per titolare di progetto, calcolati su un periodo di dodici mesi. Al di sopra di tale importo si esce dal perimetro del crowdfunding e si entra in quello della disciplina sui prospetti.
  3. La scheda informativa. Ogni offerta deve essere accompagnata dalla scheda contenente le informazioni chiave sull'investimento, di formato standardizzato e non superiore a sei pagine.
  4. Le tutele per l'investitore non sofisticato. Il Regolamento distingue tra investitori sofisticati e non sofisticati. I secondi, che costituiscono la generalità del pubblico, sono destinatari di un test di conoscenza in ingresso, di una simulazione della capacità di sostenere una perdita pari al dieci per cento del proprio patrimonio netto, e di un periodo di riflessione di quattro giorni entro cui possono revocare l'adesione senza motivazione e senza penalità. Quando l'investimento supera il maggiore tra mille euro e il cinque per cento del patrimonio netto, la piattaforma deve emettere un'avvertenza specifica e raccogliere un consenso esplicito.

La qualifica di investitore sofisticato si acquisisce, per le persone fisiche, soddisfacendo almeno due criteri tra un reddito lordo annuo di almeno 60.000 euro o un portafoglio di strumenti finanziari superiore a 100.000 euro, un'esperienza professionale rilevante nel settore finanziario, e un'operatività significativa e frequente sui mercati.

Sul piano nazionale, il D.lgs. 30/2023 ha ripartito la vigilanza secondo un criterio di finalità. Consob presidia la trasparenza e la correttezza dei comportamenti e autorizza i fornitori specializzati e le società di intermediazione mobiliare. Banca d'Italia presidia la stabilità patrimoniale e il contenimento del rischio, e autorizza i soggetti già vigilati che intendano prestare servizi di crowdfunding, quali banche, istituti di pagamento e intermediari finanziari. Il coordinamento è regolato da un protocollo d'intesa tra le due autorità.

Un punto merita attenzione perché segna una discontinuità netta con il passato. Il regime italiano previgente imponeva che almeno il cinque per cento degli strumenti offerti fosse sottoscritto da un investitore professionale, requisito pensato come presidio di qualità. Il Regolamento europeo non lo prevede, e l'obbligo è venuto meno. La verifica sulla qualità del progetto è oggi affidata interamente alla due diligence della piattaforma e alla valutazione del singolo investitore.

Infine, una distinzione tecnica rilevante per il segmento immobiliare: l'ESMA ha chiarito che il Regolamento non contempla offerte di lending crowdfunding realizzate tramite società veicolo. Il ricorso a un veicolo resta possibile per le offerte di tipo equity, a determinate condizioni, ma non per quelle di prestito, con implicazioni dirette sulla struttura delle operazioni immobiliari.

 

Quanto vale il mercato italiano del crowdfunding

 Il mercato italiano del crowdinvesting attraversa una fase di profonda trasformazione e ricca di sfide. Secondo l'11° Report dell'Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano, presentato nel luglio 2026, tra luglio 2025 e giugno 2026 la raccolta si è fermata a 164,19 milioni di euro, in calo del 36,8 per cento rispetto ai dodici mesi precedenti. È il valore più basso dal 2020, e la terza contrazione consecutiva.

Il dato cumulativo dà la misura del percorso: dall'avvio del mercato, l'equity crowdfunding ha raccolto complessivamente 877,22 milioni di euro, il lending 717,93 milioni. Ma la dinamica recente è di netto arretramento su tutti i comparti.

A restare in piedi è quasi esclusivamente il segmento immobiliare. Nel primo semestre 2026 l'equity ha raccolto 37,96 milioni, in calo del 29 per cento, e la quota destinata a startup e imprese non immobiliari è scesa a 8,56 milioni: meno della metà dello stesso periodo dell'anno precedente, il minimo storico. La raccolta immobiliare, invece, si è mantenuta sostanzialmente stabile intorno ai 30 milioni. Nel lending il quadro è analogo, con soli 5,55 milioni raccolti dai progetti non immobiliari nel semestre.

Anche la struttura dell'offerta si è ristretta. Al 30 giugno 2026 risultano autorizzati 37 portali ai sensi del Regolamento ECSP, cinque in meno dell'anno precedente, e di questi solo 30 hanno pubblicato almeno una campagna negli ultimi dodici mesi. L'Italia resta comunque il secondo mercato europeo per numero di piattaforme, dietro alla Francia (57 operatori) e davanti alla Spagna (27), su un totale di 237 nell'Unione.

L'Osservatorio attribuisce la contrazione a più fattori concomitanti: la difficoltà di molte piattaforme a sostenere gli adempimenti introdotti dal Regolamento ECSP e i requisiti di Consob e Banca d'Italia, i ritardi nelle exit sui progetti equity e le insolvenze nel lending, e un contesto sfavorevole fatto di volatilità dei mercati e inflazione dei costi.

 

Le piattaforme di crowdfunding: chi sono gli operatori in Italia

 Al 30 giugno 2026 il registro Consob conta 37 operatori autorizzati. Dietro questo numero c'è un ecosistema in rapida trasformazione, che la community di Fintech District permette di osservare da vicino. Nel verticale Crowdfunding la community raccoglie tredici realtà. Alla raccolta di capitale, nelle forme equity e lending, si dedicano Mamacrowd, CrowdFundMe, Opstart, Doorway, Ener2crowd, Extrafin e UpsideTown sul fronte dell'equity, Evenfi e Profit Farm su quello del lending; accanto a loro operano piattaforme di raccolta donation come Charity Stars e goodify, e realtà che affiancano al crowdfunding servizi di consulenza e comunicazione come DeRev. Diverse di queste piattaforme sono attive anche nel crowdfunding immobiliare, che la community raccoglie nel verticale dedicato Real Estate Fintech. Sono in prevalenza società di piccola dimensione e geograficamente concentrate: nove su tredici hanno sede in Lombardia, sette a Milano.

 Un segnale di questa maturazione è l'aggregazione tra operatori. Nel giugno 2026 è stato stipulato l'atto di fusione che porta Smart4Tech e WeAreStarting dentro CrowdFundMe, prima piattaforma italiana di crowdinvesting quotata su Euronext Growth Milan, in corso di ridenominazione in Entera S.p.A. Il percorso viene da lontano: già nel 2024 Opstart aveva integrato BacktoWork, in un settore che tende a concentrarsi su operatori più solidi e strutturati.

Il quadro che ne emerge è quello di un mercato che non sta semplicemente raccogliendo meno, ma sta cambiando forma. Alla contrazione dei volumi si accompagna una selezione degli operatori: i portali più piccoli o meno strutturati escono, si fondono o vengono acquisiti, mentre le piattaforme più solide consolidano le proprie posizioni. È una dinamica fisiologica nella maturazione di un mercato finanziario, accelerata dai maggiori costi di compliance introdotti dal nuovo regime europeo.

 

Una novità recente: la garanzia pubblica sul crowdfunding

Nel gennaio 2026 un decreto interministeriale ha esteso il Fondo di Garanzia per le PMI ai finanziamenti raccolti tramite piattaforme di crowdfunding e social lending autorizzate. La misura prevede una garanzia statale fino all'80 per cento dell'operazione per il direct lending e i minibond, e fino al 50 per cento per l'equity, su importi fino a 5 milioni di euro.

È un intervento potenzialmente rilevante, perché introduce per la prima volta un elemento di copertura pubblica in un mercato caratterizzato da rischio elevato. Al momento della presentazione dell'11° Report la sua operatività non era ancora piena, subordinata all'accreditamento delle piattaforme presso il gestore del Fondo. L'Osservatorio del Politecnico ne segnala il possibile effetto di rilancio, avvertendo al tempo stesso che una copertura pubblica troppo ampia potrebbe ridurre l'incentivo delle piattaforme a una selezione rigorosa dei progetti.

 

Crowdfunding per le startup: quando è uno strumento adeguato

Il crowdfunding è adeguato per una startup quando esiste già una comunità da mobilitare e quando la raccolta ha una funzione anche non finanziaria, di validazione e visibilità. È inadatto quando l'impresa ha bisogno di competenze oltre che di capitale, o quando la struttura societaria non è pronta.

Funziona quando l'impresa ha una comunità. Le campagne che raggiungono l'obiettivo lo devono, quasi sempre, alla capacità di mobilitare una base già esistente di clienti, sostenitori o contatti nelle prime giornate. Una campagna aperta senza alcun bacino precostituito raramente si chiude con successo.

Funziona quando la raccolta ha una funzione anche non finanziaria. L'ingresso di molti soci genera visibilità, valida il prodotto presso il mercato e costruisce una base di ambasciatori. Per imprese rivolte al consumatore finale, questo effetto può valere quanto il capitale raccolto.

È inadatto quando l'impresa ha bisogno di competenze oltre che di denaro. Un investitore istituzionale porta rete, disciplina e accompagnamento nelle fasi successive. Una platea diffusa di piccoli soci, per sua natura, non lo fa.

È inadatto quando la struttura societaria non è pronta. Statuto, categorie di quote, governance e informativa devono essere sistemati prima, non durante.

Va infine considerato l'effetto sul futuro. Una compagine sociale molto frammentata può complicare i round successivi, e una valutazione fissata troppo in alto in campagna può rendere problematico l'ingresso di un investitore professionale nel round seguente. Il crowdfunding non è un passaggio neutro nella storia finanziaria di un'impresa.

I dati più recenti confermano quanto questo strumento sia oggi selettivo: nel primo semestre 2026 l'intero comparto dell'equity crowdfunding per startup e imprese non immobiliari ha raccolto in Italia 8,56 milioni di euro, meno della metà dell'anno precedente. Il crowdfunding per le startup resta una possibilità reale, ma per un numero ristretto di progetti capaci di distinguersi in un mercato in forte contrazione.

 

Rischi, rendimenti e trattamento fiscale del crowdfunding

I rischi principali sono la perdita totale del capitale nell'equity, l'insolvenza del debitore nel lending e l'illiquidità in entrambi i casi. I rendimenti pubblicati dalle piattaforme sono attesi, non garantiti. Sul piano fiscale, l'aliquota è del 26 per cento su interessi, dividendi e plusvalenze, ma la modalità di applicazione varia.

 

I rischi

Banca d'Italia è esplicita: chi è attratto da rendimenti elevati «si assume rischi notevoli», e i rischi di perdere i propri risparmi «sono elevati soprattutto per gli investimenti in equity crowdfunding» («L'economia per tutti»).

I dati dell'Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano permettono di misurarli. Dal 2014 sono state chiuse 1.712 campagne di equity crowdfunding, di cui 1.412, pari all'82,5 per cento, con successo. Ma il buon esito della raccolta non garantisce quello dell'investimento: le exit restano rare, la distribuzione di dividendi è sporadica nelle imprese in fase di crescita, e una quota significativa delle società finanziate resta in perdita a distanza di anni dalla campagna.

A questo si aggiungono due rischi strutturali. Il primo è l'illiquidità: non esiste un mercato secondario, e la bacheca elettronica non lo sostituisce. Il secondo è la diluizione: i round successivi riducono la quota del socio entrato in campagna, salvo diritti di sottoscrizione che le quote destinate al mercato di norma non prevedono.

Nel lending, il profilo di rischio è diverso ma non assente: l'esposizione è verso l'insolvenza del debitore. L'Osservatorio del Politecnico segnala come criticità del comparto proprio la carenza di dati trasparenti e aggiornati sui tassi di default, elemento che rende difficile per l'investitore valutare correttamente il rischio assunto. L'11° Report fornisce per la prima volta un'indicazione quantitativa in proposito: sulle operazioni di lending del 2025, i tassi di default calcolati dalle piattaforme più rilevanti oscillano tra il 6,51 e il 37,65 per cento, a seconda dell'operatore e della tipologia di progetto. Nel primo semestre 2026, sempre secondo l'11° Report, la raccolta del lending non immobiliare si è fermata a 5,55 milioni di euro. È una forbice ampia, che conferma quanto il rischio di insolvenza, nel lending, sia concreto e vari sensibilmente da piattaforma a piattaforma.

 

I rendimenti

I rendimenti pubblicati dalle piattaforme e rilevati dall'Osservatorio sono rendimenti attesi, non incassati. Nell'equity indicano il ritorno teorico prospettato dal piano industriale; nel lending, il tasso offerto sul prestito. La distanza tra atteso e realizzato è precisamente ciò che i dati sui fallimenti misurano.

Nel lending va inoltre osservato che il buon esito della raccolta non dice nulla sul rimborso: che tutte le campagne di un periodo raggiungano l'obiettivo significa che sono state finanziate, non che i prestiti siano stati restituiti.

 

Il trattamento fiscale

Interessi da lending crowdfunding. Sono redditi di capitale (art. 44, comma 1, lett. d-bis del TUIR, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018) e scontano un'aliquota del 26 per cento. La modalità di applicazione dipende però da chi gestisce la piattaforma. Se si tratta di un intermediario finanziario iscritto all'albo o di un istituto di pagamento autorizzato da Banca d'Italia, la ritenuta è a titolo d'imposta: definitiva, senza obblighi dichiarativi ulteriori. Se la piattaforma opera invece come agente di un istituto di pagamento estero, ipotesi frequente nel mercato italiano, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito in più occasioni che la ritenuta è a titolo d'acconto e l'investitore deve indicare gli interessi in dichiarazione. È una distinzione spesso trascurata, con conseguenze concrete.

Dividendi e plusvalenze da equity crowdfunding. I dividendi scontano una ritenuta a titolo d'imposta del 26 per cento. Le plusvalenze da cessione delle quote costituiscono redditi diversi di natura finanziaria e sono soggette a imposta sostitutiva del 26 per cento, da liquidare in dichiarazione in assenza di un intermediario che applichi la ritenuta. Dal 2019 l'aliquota è la stessa per partecipazioni qualificate e non qualificate.

Incentivi per investimenti in startup e PMI innovative. È il punto su cui il quadro è oggi meno stabile. La detrazione ordinaria del 30 per cento prevista dall'articolo 29 del D.L. 179/2012 non è fruibile per i nuovi investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026: l'autorizzazione della Commissione europea in materia di aiuti di Stato è scaduta il 31 dicembre 2025 e non è stata rinnovata, e la Legge di Bilancio 2026 non è intervenuta. Il 22 giugno 2026 il Ministro delle Imprese e del Made in Italy ha annunciato la conclusione positiva del negoziato con la Commissione europea e l'avvio della procedura di notifica del nuovo regime, con l'obiettivo, non ancora perfezionato, di un'efficacia retroattiva al 1° gennaio 2026. Alla data di pubblicazione non risultano né una decisione formale della Commissione né il relativo decreto attuativo: la detrazione ordinaria resta pertanto non fruibile.

Resta operativa la detrazione in regime de minimis, elevata al 65 per cento dalla Legge 193/2024. Riguarda le sole persone fisiche, per un investimento massimo di centomila euro annui, e le sole startup innovative nei primi tre anni dall'iscrizione. Richiede una procedura preventiva presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, da attivare prima dell'investimento. Il periodo minimo di detenzione è di tre anni: la cessione anticipata comporta la decadenza.

Le PMI innovative risultano oggi prive di un incentivo fiscale specifico, essendo scaduta a fine 2024 anche la detrazione de minimis a loro dedicata.

Domande frequenti sul crowdfunding

Che cos'è il crowdfunding e come funziona?
È un canale di finanziamento in cui un progetto viene sostenuto da una moltitudine di persone attraverso una piattaforma online. Chi propone il progetto pubblica un'offerta a tempo con un obiettivo di raccolta; se l'obiettivo viene raggiunto, l'operazione si perfeziona, altrimenti le somme sono restituite.

Quali sono i tipi di crowdfunding?
Quattro: donation, in cui non si riceve nulla in cambio; reward, in cui si riceve un bene o un servizio; lending, in cui si presta denaro con diritto a interessi; equity, in cui si sottoscrivono quote e si diventa soci.

Che differenza c'è tra equity e lending crowdfunding?
Nel lending si è creditori: il capitale viene rimborsato a scadenza con gli interessi. Nell'equity si è soci: non esiste rimborso né scadenza, e il ritorno dipende dall'andamento dell'impresa. Il rischio dell'equity è la perdita totale del capitale.

Quanto si può guadagnare con il crowdfunding?
I rendimenti pubblicati dalle piattaforme sono attesi, non garantiti. Nell'equity il ritorno si realizza solo in caso di dividendi, cessione della partecipazione o exit, eventi la cui frequenza effettiva è documentata dalle rilevazioni dell'Osservatorio Crowdinvesting del Politecnico di Milano.

Quali sono i rischi del crowdfunding?
Perdita totale del capitale nell'equity, insolvenza del debitore nel lending, illiquidità in entrambi i casi. L'investimento non è coperto né dal sistema di garanzia dei depositi né dai sistemi di indennizzo degli investitori.

Qual è l'investimento minimo nel crowdfunding?
Lo stabilisce la piattaforma. Nelle campagne rivolte a startup si colloca abitualmente tra 250 e 500 euro; nei progetti immobiliari è generalmente più elevato.

Come viene tassato il crowdfunding?
L'aliquota è del 26 per cento su interessi, dividendi e plusvalenze. Nel lending la modalità di applicazione varia a seconda della natura della piattaforma, con possibili obblighi dichiarativi a carico dell'investitore.

Chi vigila sul crowdfunding in Italia?
Consob e Banca d'Italia, secondo un criterio di ripartizione per finalità introdotto dal recepimento del Regolamento europeo. Le piattaforme autorizzate sono consultabili nel registro pubblico Consob.

Questo articolo ha finalità esclusivamente informative e non costituisce consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio né raccomandazione all'investimento. Gli investimenti in crowdfunding comportano rischi, inclusa la possibile perdita totale del capitale investito. Aggiornato al 22 luglio 2026.

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